Statuto
dell’associazione non riconosciuta
«Associazione Toscana Paraplegici APS»
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito “Codice del Terzo settore”), in particolare dell’art. 32 (Associazioni di promozione sociale), e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, un’Associazione di Promozione Sociale (APS) avente la seguente
denominazione:
«Associazione Toscana Paraplegici APS»
da ora in avanti denominata “Associazione”.
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Firenze e durata illimitata.
Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica dello Statuto e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo, con obbligo di pubblicazione nelle forme previste dalla legge.
Il Consiglio Direttivo può deliberare nel merito di sedi secondarie e operative, uffici o rappresentanze dell’Associazione, in Italia e all’estero, per il migliore perseguimento degli scopi statutari, e senza che ciò richieda o comporti una modifica dello Statuto dell’Associazione.
ART. 2
(Scopo, finalità e attività)
L’Associazione è un’Associazione di Promozione Sociale (APS), non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare finalizzate a:
- favorire le condizioni affinché i soci con disabilità possano esercitare la propria autonomia personale e sociale in condizioni di pari libertà e dignità rispetto alle persone senza disabilità;
- rendere effettiva, attraverso i propri servizi, l’assistenza personale quale strumento essenziale per il pieno esercizio dell’autodeterminazione e della partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità che ne facciano richiesta;
- attivare servizi di informazione, orientamento e consulenza finalizzati a sostenere i soci con disabilità nello sviluppo delle capacità decisionali, organizzative e relazionali necessarie a una gestione autonoma e consapevole del proprio progetto di vita.
Tali finalità sono perseguite mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, secondo quanto previsto dall’art. 32 del medesimo decreto:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera a);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lettera d);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lettera h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lettera i);
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; (art. 5, comma 1, lettera j);
- servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (art. 5, comma 1, lettera p);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, comma 1, lettera t);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, comma 1, lettera u);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché’ dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, comma 1, lettera w).
Nello specifico, l’Associazione, in coerenza con le finalità sopra indicate, si propone di realizzare – a titolo esemplificativo e non esaustivo e purché strumentali al perseguimento delle finalità statutarie – le seguenti attività:
- promuovere iniziative e servizi connessi alle lesioni midollari, finalizzati a garantire alle persone interessate il pieno esercizio dei diritti fondamentali e la fruizione delle pari opportunità, nel rispetto dei principi costituzionali e dei diritti sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18), con particolare riferimento all’autonomia personale, all’autodeterminazione e alla partecipazione alla vita sociale;
- promuovere l’autodeterminazione delle persone con disabilità e il conseguimento delle pari opportunità, anche mediante azioni di informazione, orientamento, formazione e sensibilizzazione;
- favorire l’inclusione e la piena partecipazione sociale delle persone con lesioni midollari e rappresentarne le istanze presso le istituzioni e gli enti competenti; a tal fine l’Associazione può promuovere e sostenere iniziative legali e azioni di tutela, nelle forme consentite dall’ordinamento, ove ritenute necessarie e strumentali al perseguimento delle finalità statutarie;
- promuovere provvedimenti normativi e amministrativi, a livello europeo, nazionale, regionale e locale, volti alla rimozione delle barriere architettoniche e di ogni altra barriera discriminatoria, nonché al miglioramento dell’accessibilità degli edifici, dei trasporti, dei servizi e delle infrastrutture collettive;
- sollecitare la creazione e lo sviluppo, sul territorio nazionale, di reparti ospedalieri e servizi dedicati alle lesioni midollari, dotati di adeguate risorse tecniche e professionali, in linea con standard di elevata qualificazione;
- offrire attività di informazione, orientamento e consulenza a favore delle persone con lesioni midollari, con particolare riguardo alle problematiche sanitarie, sociali, amministrative, lavorative e di accessibilità connesse alla condizione di disabilità;
- promuovere, in relazione alle attività sopra indicate, corsi di studio, attività formative, seminari e iniziative divulgative, nonché la produzione e diffusione di materiali informativi, sempre con esclusione di qualsiasi fine di lucro.
- avvalersi di assistenti personali individuati dalle persone interessate, secondo criteri coerenti con i valori associativi e nel rispetto della normativa vigente;
- instaurare rapporti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero altri rapporti di collaborazione retribuita, anche con i propri associati, purché tali rapporti siano distinti dall’attività associativa e svolti nel rispetto del Codice del Terzo Settore e della normativa applicabile;
- stipulare convenzioni e accordi con enti pubblici e privati per concorrere al raggiungimento degli obiettivi sociali, con particolare riferimento alle politiche sociali, educative, culturali e alla promozione del welfare di comunità.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato.
In ogni caso, l’Associazione deve mantenere il numero minimo di associati previsto dalla legge; qualora, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto di tale minimo, l’Associazione provvede agli adempimenti e alle integrazioni necessari nei termini di legge.
Possono aderire all’Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Presidente del Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
- per le persone fisiche: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- per gli enti: denominazione, sede legale, codice fiscale, nominativo del legale rappresentante, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa annuale nelle misure e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
Le domande di ammissione dei minori di 18 anni dovranno essere accompagnate dall’assenso scritto di almeno uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o di chi ne fa le veci.
Il Consiglio Direttivo delibera sull’ammissione.
Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea,
che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi nonché, se maggiori di età, di proporsi quali candidati per gli organi dell’Associazione;
- essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
Tutti gli associati maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo.
Gli associati minorenni hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di esercitare il diritto di voto (elettorato attivo) per il tramite dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o di chi ne fa le veci.
Il diritto di elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dall’associato minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri nell’ambito dell’attività associativa in modo personale e spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Resta ferma la possibilità per l’Associazione di instaurare, nel rispetto della normativa vigente, rapporti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero altri rapporti di collaborazione retribuita, anche con i propri associati, purché tali rapporti siano distinti dall’attività associativa e funzionali al perseguimento delle finalità statutarie.
ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde nei seguenti casi:
- per le persone fisiche: per morte, recesso, decadenza o esclusione;
- per gli enti: per recesso, esclusione, estinzione, decadenza o per le ulteriori cause di cui al presente articolo.
- estinzione, a qualsiasi titolo determinata;
- apertura di procedure di liquidazione volontaria o giudiziale;
- assoggettamento a procedure concorsuali, comprese quelle di regolazione della crisi e dell’insolvenza previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, ovvero a concordati stragiudiziali che comportino la cessazione dell’attività o l’incapacità di perseguire gli scopi previsti dal presente statuto.
Recesso
L’associato può sempre recedere dall’Associazione.
Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la propria decisione al Presidente
del Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo ne prende atto con apposita deliberazione, da comunicare all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.
Decadenza per morosità
Costituisce causa di decadenza dalla qualifica di associato il mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti dal Consiglio direttivo.
In tal caso, il Consiglio direttivo, prima di deliberare la decadenza, deve invitare l’associato a regolarizzare la propria posizione mediante comunicazione scritta di sollecito/diffida, assegnando un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dal ricevimento.
Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio direttivo, verificata la persistente morosità, può deliberare motivatamente la decadenza dell’associato.
La deliberazione deve essere comunicata adeguatamente all’interessato, il quale può presentare controdeduzioni scritte e/o chiedere di essere ascoltato nei termini indicati nella comunicazione.
Esclusione per gravi motivi
- contravvenga gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi;
- arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione;
- tenga comportamenti contrari alle finalità associative o comunque tali da pregiudicare in modo grave il rapporto associativo;
- ricorrano altri gravi motivi.
Costituisce inoltre grave motivo, ove documentalmente accertata, la persistente inattività associativa, quando risulti congiuntamente:
- il mancato riscontro alle comunicazioni ufficiali dell’Associazione per un periodo prolungato;
- la mancata partecipazione alla vita associativa senza giustificato motivo, nonostante formale invito dell’Associazione a riprendere i contatti o a fornire chiarimenti entro un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni.
La valutazione di inattività non può basarsi esclusivamente sulla mancata partecipazione alle assemblee, ma deve fondarsi su elementi oggettivi e documentabili.
Procedura di esclusione e contraddittorio
Prima dell’adozione della deliberazione di esclusione, l’associato deve essere informato per iscritto degli addebiti contestati ed essere posto in condizione di presentare le proprie giustificazioni, per iscritto e/o oralmente, entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione.
La deliberazione di esclusione deve essere comunicata adeguatamente all’associato, che può presentare le proprie controdeduzioni nei modi e nei termini indicati nella comunicazione stessa.
Resta ferma, in ogni caso, l’applicazione delle disposizioni di legge in materia di esclusione dell’associato.
I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte secondo le disposizioni di legge.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6
(Organi)
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l’Organo di controllo, se nominato;
- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato.
Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Le cariche sociali non sono cumulabili; in particolare, chi ricopre cariche negli organi di amministrazione non può far parte dell’Organo di controllo né essere incaricato della revisione legale dei conti.
ART. 7
(Assemblea)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Gli associati possono intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.
Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
L’assemblea è convocata mediante comunicazione scritta inviata agli associati almeno 15 giorni prima della data fissata, tramite lettera, posta elettronica o altri mezzi idonei a garantire la conoscibilità dell’avviso.
La convocazione può essere effettuata mediante invio di messaggio di posta elettronica all’indirizzo comunicato dall’associato all’Associazione.
L’Associazione può richiedere agli associati la conferma di ricezione della convocazione; resta comunque inteso che la convocazione si considera validamente effettuata con l’invio all’indirizzo risultante dal libro degli associati, anche in caso di mancata conferma.
È onere dell’associato comunicare tempestivamente all’Associazione ogni variazione dei propri recapiti.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
ART. 8
(Compiti dell’Assemblea)
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo e, se previsti, l’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento per il funzionamento dell’Assemblea;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti degli associati presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti. In seconda convocazione, le modifiche statutarie sono valide con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ART. 9
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- adottare uno o più regolamenti interni per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività associative;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- nominare il Presidente tra i propri componenti;
- attribuire deleghe e incarichi operativi a singoli consiglieri, determinandone limiti e modalità, nonché conferire procure per singoli atti o categorie di atti;
- determinare l’importo delle quote associative annuali, le categorie di associati e le relative quote differenziate, nonché le modalità e i termini di versamento;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
- proporre all’Assemblea le eventuali modifiche dello statuto;
- decidere circa l’assunzione o l’ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione;
- esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato alla competenza dell’Assemblea, dalla legge e dallo statuto.
Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall’Assemblea per la durata di 2 anni e sono rieleggibili.
La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati:
si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; è ammessa la partecipazione alla riunione e il voto mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l’identità del consigliere che partecipa e vota.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Quando si verifichi una parità di voti, avrà la prevalenza quello del Presidente.
Nel caso in cui venga a mancare uno o più componenti del Consiglio direttivo, il Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente o il consigliere più anziano) convoca senza indugio l’assemblea per la nomina dei componenti mancanti. Fino alla deliberazione assembleare, il Consiglio direttivo rimasto in carica opera esclusivamente nei limiti dell’ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, necessari a garantire la continuità dell’attività dell’ente.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad altri consiglieri il potere di rappresentanza per singoli atti o per determinate categorie di atti. Le relative limitazioni non sono opponibili ai terzi, salvo che siano iscritte nel Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore o che si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Gli amministratori possono instaurare con l’Associazione rapporti di lavoro autonomo o subordinato per attività diverse da quelle proprie della carica, purché deliberati dal Consiglio Direttivo e regolarmente documentati, previa verifica della congruità del compenso e della necessità della prestazione, con astensione del consigliere interessato dalla deliberazione nei limiti stabiliti dall’art. 36 del Codice del Terzo Settore.
ART. 10
(Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti ed è rieleggibile.
Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie ovvero per revoca deliberata dal Consiglio direttivo, per gravi motivi, con la maggioranza dei suoi componenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo così nominato provvede, nella sua prima riunione, all’elezione del Presidente al proprio interno.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, se nominato, ovvero dal consigliere delegato; in mancanza, dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età presente.
ART. 11
(Organo di controllo)
L’Associazione nomina obbligatoriamente l’Organo di controllo al superamento dei limiti dimensionali previsti dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore.
L’Organo di controllo è costituito da un Revisore unico, scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso si opti per un organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Associazione può nominare facoltativamente l’Organo di controllo anche prima del raggiungimento delle soglie di legge.
L’Organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il Revisore può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 12
(Revisione legale dei conti)
Salvo quanto previsto dall’art. 30, comma 6, del Codice del Terzo Settore, qualora l’Organo di controllo non eserciti la revisione legale dei conti, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superi i limiti dimensionali previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo Settore.
ART. 13
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 14
(Divieto di distribuzione degli utili)
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 15
(Bilancio di esercizio)
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio è redatto annualmente dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)
ART. 17
(Libri)
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- ove previsto, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo la modalità della consultazione in sede alla presenza di almeno un componente il Consiglio direttivo.
ART. 18
(Volontari)
L’Associazione, in quanto Associazione di Promozione Sociale, svolge prevalentemente le proprie attività avvalendosi dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi degli articoli 32 e 35 del Codice del Terzo Settore.
I volontari sono persone che, per libera scelta, svolgono per il tramite dell’Associazione attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
L’attività di volontariato deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, ed esclusivamente per finalità solidaristiche. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, nonché – nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 17 del Codice del Terzo Settore – le spese rimborsabili mediante autocertificazione. Non sono ammessi rimborsi forfetari al
di fuori dei casi e dei limiti previsti dalla legge.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
L’Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 19
(Lavoratori)
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 16 e 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, qualora ciò sia necessario al regolare funzionamento dell’Associazione o allo
svolgimento delle attività di interesse generale.
L’eventuale impiego di lavoratori avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, congruità ed economicità, nonché delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di lavoro.
ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, sentito l’Organo di controllo ove nominato e previo parere positivo del RUNTS (ufficio territorialmente competente), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART. 21
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
Nel presente Statuto i termini al maschile sono utilizzati per ragioni di semplificazione linguistica e si intendono riferiti a persone di ogni genere.